carbonaro ha scritto:
il Ministero nei vari decreti di avvio del reclutamento ha chiarito che non ci saranno "economie da cessazione" per gli Atenei (se il vincitore è già nei ruoli dell'università, e cioè - se ben interpreto il decreto, ma potrei sbagliarmi - non ci dovrebbero essere residui di 0,50 nel caso di chiamata di idonei già RU in servizio o di 0,70 nel caso di trasferimento di PA: un bel risparmio per il Ministero: alla fine della partita la maggior parte dei soldi gli tornano indietro!)
la frase del decreto è
"Per le chiamate di cui al presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia
di turn over del personale universitario di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convettito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Pertanto, se il soggetto è chiamato dalla medesima università in cui presta servizio a tempo indeterminato, il relativo passaggio non comporta economie da cessazione ai sensi del predetto art. 66, comma 13 del decreto-legge n. 112 del 2008."
io la leggo come il fatto che dal fondo straordinario in caso di progressione si prende solo 0.2 e non invece 0.7 conun recupero di 0.5 come economie di cessazione che sarebbero soggette ai vincoli sul turn over etc. etc.
in ogni caso il MIUR non risparmia nulla nè nulla può tornare indietro, i fondi sono già incamerati nel consolidato degli Atenei. Eventualmente avessi ragione sarebbero gli atenei a risparmiare...